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La settimana scorsa ci siamo occupati della vicenda riguardante l’Accademia Nazionale di Danza dando spazio alle parole del Maestro Joseph Fontano (link all’articolo). Questa settimana diamo spazio alla ‘controparte’, il Maestro Bruno Carioti, che ci ha voluto raccontare il suo punto di vista.

Lo staff di iodanzo.com ringrazia i propri lettori per aver seguito in modo pacato e costruttivo la vicenda e i Maestri Fontano e Carioti per aver dato ai nostri lettori la possibilità di conoscere interamente la vicenda.

Maestro, come ha vissuto questa lunga vicenda?
L’ho vissuta – e la sto vivendo ancora oggi – come una profonda ingiustizia perpetrata soprattutto ai danni dei docenti dell’Accademia Nazionale di Danza ai quali, a causa dell’interpretazione del Consiglio di Stato (peraltro diametralmente opposta a quella resa qualche mese prima dal TAR), è negato l’esercizio di quella autonomia che è sancita dalla Legge 508/99 e dal successivo DPR 132/03.
Evitando di entrare in tecnicismi giuridici che lascerebbero il tempo che trovano, vorrei solo evidenziare, al di là di quella che è la mia personale vicenda, il risultato di tale sentenza: praticamente si è stabilito che l’ autonomia “statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile” sancita dalla Legge 508/99 per tutte le Istituzioni AFAM, non si applica all’AND e che i requisiti per l’elezione del Direttore si devono andare a ricercare non nella normativa conseguente all’emanazione della Legge 508/99 (DPR132/2003 sull’autonomia della Istituzioni AFAM) ma in quella della Legge istitutiva dell’Accademia Nazionale di Danza del 1948 che prevede, tra l’altro, tutta una serie di norme in contrasto con la normativa vigente.
Infatti se, come afferma il giudice, la norma del 1948 è ancora valida, allora sono validi anche gli altri articoli della stessa norma e in particolare il resto della frase in cui sono indicati i requisiti del direttore. Nella norma del 1948 si afferma, per esempio, che il Direttore deve essere individuato tramite un concorso. E allora delle due l’una: o vale la norma del 1948 e allora è necessario indire un concorso con quei requisiti o è valido il DPR 132/2003 che stabilisce, per essere eletti direttore di una qualunque istituzione AFAM, il possesso di altri requisiti che sono quelli che sono riportati sul Regolamento elettorale dell’Accademia nazionale di Danza. Sottolineo che c’è una profonda differenza tra le due procedure: nel primo caso si tratta di un concorso aperto a tutti (normativa del ’48); nel secondo caso si tratta di una procedura elettorale limitata ai soli docenti AFAM (DPR 132/2003). E questa è un’altra stranezza della sentenza: prende per buoni i requisiti pensati per un concorso erga omnes e li utilizza per una procedura elettorale limitata ai soli docenti AFAM dell’Accademia Nazionale di Danza e non, come dice il DPR sull’autonomia, a tutti i docenti AFAM di qualunque Istituzione siano e purchè in possesso di requisiti indicati nella stesso testo. Direi che la cosa si commenta da sola.
A proposito della procedura elettorale vorrei precisare una cosa fondamentale, che è la cosa che più mi ferisce: dalla lettura della sentenza sembrerebbe infatti che io abbia fatto tutto da solo, manipolando tutti i docenti dell’Accademia Nazionale di Danza, irretendoli e in qualche modo inducendoli a votare per me dopo essermi scritto da solo il regolamento per le elezioni. Niente di più falso! Questi i fatti.
Il 10 ottobre del 2014, da Commissario, mi arriva una nota dal Ministero che mi sollecita ad indire le elezioni del direttore, in tempo utile per poter avviare il nuovo anno accademico (1 novembre successivo). Per poter seguire le indicazioni del Ministero, vado a leggere lo Statuto dell’Accademia e scopro che nulla dice a proposito della procedura elettorale e dei requisiti per il direttore ma rinvia, almeno per quanto riguarda i requisiti, a quelli contenuti nel DPR 132. Verifico che in Accademia non è stato mai emanato il Regolamento per l’elezione del direttore e allora copio da internet un regolamento di un Conservatorio (non mi ricordo più nemmeno quale), lo adatto alle necessità dell’Accademia inserendo i requisiti del DPR 132 (come previsto dallo Statuto peraltro) e sottopongo il testo al Collegio dei Professori per la discussione e l’approvazione. Il testo presentato viene discusso e approvato articolo per articolo e, successivamente, per intero (risultato della votazione: favorevoli tutti i docenti presenti – 75 – ad eccezione di un gruppo di circa 4/5 docenti che hanno votato contro). In particolare le obiezioni erano proprio sui requisiti per candidarsi alla carica di direttore. Ho spiegato loro che non era possibile cambiare i requisiti perché avremmo dovuto prima cambiare lo Statuto che prevedeva che fossero quelli del DPR 132. Successivamente il Consiglio di amministrazione ha approvato lo stesso Regolamento e io poi l’ho pubblicato. D’altronde non vi erano alternative: ero io il Commissario e nessun altro avrebbe potuto avviare la procedura. Dire quindi che il regolamento è “mio” è a dir poco una forzatura. A proposito del fatto che io avrei manipolato il tutto, ricordo il risultato della votazione: Voti validamente espressi 80. Carioti 61 voti; una docente di Tecnica classica 12 voti; Fontano 7 voti.
Allora delle due l’una: o in Accademia tutti i docenti sono stati costretti (non saprei neppure come visto che il voto è ovviamente segreto) a votare per me nel segreto dell’urna o i docenti, scientemente e potendo scegliere tra una Docente di tecnica classica, un docente di tecnica Contemporanea e coreografo (Fontano) e un docente di solfeggio, hanno scelto proprio quest’ultimo. Ma la democrazia non conta più nulla? Ma l’Autonomia dell’Accademia dov’è finita? Perché mai un musicista accompagnatore dell’Accademia nazionale di danza (c’è ne sono 37) non potrà mai diventare direttore non avendo quei requisiti previsti dalla Legge del ‘48? Ma la domanda più importante che suscita questa sentenza è questa: ma se la legge del ‘48 e ancora vigente, la 508 per l’Accademia Nazionale di Danza vale? E il consiglio Accademico ci deve essere o no (nella Legge del ‘48 non c’era)? E il Presidente del cda è sempre scelto all’interno di una terna indicata dal Consiglio Accademico o è nominato direttamente dal Ministro come dice la legge del ‘48? E chi più ne ha più ne metta. E’ quindi un problema molto serio.
Aggiungo che la sentenza afferma anche che mi sarei dovuto astenere perché ho gestito la procedura e quindi c’è il “sospetto” (testuale! in una sentenza del Consiglio di Stato!) che io possa aver condizionato l’esito. Allora tutti i direttori delle istituzioni Afam non si potrebbero candidare per un secondo mandato così come il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Regioni, i Sindaci e così via. Nessuno si potrebbe ripresentare per poter svolgere un secondo mandato perché per tutti ci sarebbe il “sospetto” che possano manipolare la procedura. Trovo assurdo che si scriva in una sentenza di un Tribunale che uno viene condannato perché c’è il “sospetto”. Da quello che mi risulta nel nostro ordinamento uno è innocente fino a quando non viene provato che è colpevole. Nel mio caso si è proceduto in maniera opposta: è stata pronunciata una sentenza di colpevolezza (inappellabile) sulla base di un semplice “sospetto”….
Lascio a voi il giudizio sui fatti che ho appena elencato e vi pongo una semplice domanda: cui prodest?

Qual è il suo pensieri riguardo gli umori e le sorti dell’AND?
In Accademia c’è una grande incertezza. I Docenti e soprattutto gli studenti sono frastornati da questa altalena al vertice dell’Istituzione e non ne riescono a comprendere le ragioni visto che tutto si è svolto nella massima trasparenza e chiarezza. C’è anche grande incertezza sul futuro dell’Istituzione, profondamente provata da questa vicenda che ha visto i docenti impegnati in prima linea per difendere il loro diritto a scegliersi il direttore che vogliono, in ossequio al principio dell’autonomia regolamentare che una Legge sembrava aver dato loro ma che, evidentemente, a loro non si applica. A proposito del futuro prossimo dell’Accademia ritengo che presumibilmente sarà nominato ancora una volta un Commissario che provveda a cambiare lo Statuto, adeguandolo alla sentenza e indicendo subito dopo le elezioni per il Direttore.

Come si comporterà quindi? Che progetti ha?
Io dal giorno della pubblicazione della sentenza, così come prescrive le legge, mi sono astenuto dal compiere qualunque atto in qualità di Direttore e sono in attesa di comunicazioni da parte del Ministero sul mio futuro.

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